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Polizza nautica: navigare sicuri

Per fare chiarezza, cominciamo col dire che è obbligatoria l’assicurazione nautica di responsabilità civile verso terzi e che sono tenute a stipularla tutte le imbarcazioni a eccezione di barche a remi e barche a vela senza motore ausiliario.
Quindi anche i tender e tutti i motori amovibili di qualsiasi tipo e di qualsiasi potenza.

In caso di leasing è obbligatoria invece l’assicurazione “Corpi Yacht” che copre tutti i danni (è come la Kasko della macchina!). Il certificato di assicurazione va tenuto tra i documenti di bordo (non è più necessario esporlo!).

Contenuti

  • 1 Quali sono le categorie navali?
  • 2 Documenti necessari per sottoscrivere una polizza assicurativa nautica:
  • 3 Cosa copre l’assicurazione?
  • 4 Tipi di polizze nautica
  • 5 Esclusione e rivalsa
  • 6 Circoscrizione territoriale e navigazione

Quali sono le categorie navali?

Sono due principalmente: le navi e le imbarcazioni.
Le prime hanno una lunghezza superiore a 24 metri; le imbarcazioni sono le unità galleggianti inferiori a 24 metri in grado di avere una propria direzione di moto (che sia determinata dalla forza del vento, da quella di un motore o dalla forza stessa dell’uomo).
Sottocategorie delle imbarcazioni sono le unità da diporto, destinate ad acque interne e marittime per scopi esclusivamente ricreativi o sportivi.

Le unità da diporto possono essere a loro volta suddivise in:

  • Natanti da diporto (imbarcazioni a remi, imbarcazioni con lunghezza uguale o inferiore a 10 metri, moto d’acqua e simili)
  • Imbarcazioni da diporto (con lunghezza dello scafo compresa fra 10,01 e 24 metri)

Documenti necessari per sottoscrivere una polizza assicurativa nautica:

  • documento d’identità del contraente,
  • codice fiscale del contraente
  • certificato o licenza di navigazione (in caso di imbarcazione assicurata per la prima volta)
  • certificato di immatricolazione del motore (in caso di imbarcazione assicurata per la prima volta),
  • attestato di rischio (in caso di imbarcazione già assicurata).

Cosa copre l’assicurazione?

  • la responsabilità civile verso terzi, ossia i danni causati a terzi sia alle persone sia alle cose, a seguito dei rischi della navigazione che provengono dal mare o si verificano sul mare.
    Tutti i danni e le perdite, quindi, che colpiscono i terzi a causa di eventi accidentali come tempesta, naufragio, incaglio, urto, ecc.
  • Incendio, furto, rapina (opzionale)
  • Infortuni (opzionale)
  • Tutela Legale (opzionale)

Tipi di polizze nautica

Naturalmente è possibile prevedere anche coperture speciali per scuole di vela e istruttori, noleggiatori o cantieri, ecc. Esistono inoltre:

  • polizza corpi (il corpo dell’imbarcazione) che copre la nave e le sue pertinenze, ma può anche comprendere le spese di armamento ed equipaggiamento;
  • polizza merci che copre il valore delle merci, fino al luogo di destinazione e per il tempo necessario allo scarico;
  • polizza nolo che copre il nolo ossia l’utilizzazione della nave.

Esclusione e rivalsa

Nei contratti di assicurazione sono sempre previste limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo dovuto dall’Assicurazione.
Le più comuni sono:

  1. guida senza patente nautica
  2. uso dell’imbarcazione in modo non conforme alle disposizioni vigenti o all’omologazione dell’imbarcazione stessa
  3. guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
  4. partecipazione a gare o competizioni sportive
  5. dolo o grave colpa del conducente

Se il risarcimento è già stato pagato, la società di assicurazione può esercitare il diritto di rivalsa per le somme pagate.

Circoscrizione territoriale e navigazione

La navigazione coperta dall’assicurazione generalmente non è illimitata.
Bisogna controllare nelle condizioni del contratto assicurativo ma, in generale, è valida per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l’imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei Paesi europei, e, a terra, nei Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo e nella Svizzera.

Tutte le unità da diporto, tender compresi, con la sola esclusione delle barche a remi e delle barche a vela senza motore ausiliario, debbono essere coperte da una polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.) per i danni provocati a terzi con un massimale minimo di garanzia di almeno EUR 2.500.000.

Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta; tuttavia l’Impresa ne garantisce l’operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, o fino all’effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa Impresa a copertura del medesimo rischio.
Il Contraente può prorogare-rinnovare il contratto accettando la proposta di nuovo premio dell’Impresa.

L’assicurazione di responsabilità civile è altresì obbligatoria per tutti i motori amovibili di qualsiasi tipo (benzina, diesel, 2 tempi, 4 tempi, elettrici, idrogetto, ecc.) e di qualsiasi potenza dal momento che il vecchio limite di tre cavalli fiscali di esenzione dall’obbligo assicurativo è stato soppresso dalla legge di riforma della nautica da diporto (172/2003).
L’assicurazione del motore amovibile naturalmente si estende al natante sul quale tale motore viene di volta in volta collocato.

Oltre alla Responsabilità Civile verso terzi (RC), obbligatoria per tutte le unità da diporto, ci sono le cosiddette polizze Corpi Yacht, che offrono coperture e clausole aggiuntive a vari livelli, fino ad assicurare l’imbarcazione contro ogni tipo di danno; suddette polizze risultano obbligatorie per legge qualora l’imbarcazione venga acquistata in leasing o con tassi agevolati.
Le polizze Corpi Yacht, a seconda dei livelli di garanzia offerta, si dividono in:

  1. Minima, include le clausole di base, tra cui perdita totale dello yacht, copertura delle spese di salvataggio, spese di rimozione del relitto e abbandono
  2.  Ridotta, aggiunge alle coperture previste dalla Minima i danni parziali da incendio e furto
  3. Massima, che aggiunge i danni parziali causati da qualsiasi evento.

I costi in questi casi sono molto più eterogenei, determinati dall’età e dalla lunghezza della barca, dalla velocità massima, dal valore assicurato, dalle clausole scelte e dalla qualità della compagnia di riferimento.
Al contrario la stipula della sola RC, il cui premio difficilmente supera i 300 euro, varia principalmente in funzione dei cavalli fiscali del motore entro, fuori e entrofuoribordo e del massimale stabilito da contratto.

Altro fattore determinante è il valore della franchigia, ovvero quella cifra che, anche in caso di copertura danno, rimane a carico dell’assicurato.
Una franchigia bassa, generalmente, fa salire il costo del premio e viceversa.

Per quanto riguarda i limiti di navigazione, se si imposta il Mediterraneo come area di navigazione, occorre sapere che al di là di Gibilterra non ci sarà copertura assicurativa.
Il premio salirà qualora si vogliano inserire anche altri mari e acque dolci a scelta tra le seguenti aree di navigazione:

– Italia, Mar Adriatico, Corsica e Costa Azzurra
– Mediterraneo (NO zone di guerra)
– Mediterraneo, Canarie, Madeira e Azzorre (NO zone di guerra)
– Spagna (solo costa mediterranea) e Baleari
– Spagna, Marocco (estr. Sud 35°N) e Portogallo (estr. Nord Lisbona)
– Grecia, Turchia e Mar Egeo
– Gran Bretagna e Nord Europa (47°N-60°N, 15°W-10°E)
– Gran Bretagna (acque interne e costiere)
– Scandinavia (estremo Nord 65°N)
– Caraibi (9°N-19°N, 58°W-79°W)
– Far East (0°N-25°N, 90°E-130°E)
– Far East (10°N-25°N, 110°E-130°E)
– Far East (10°S-10°N, 90°E-120°E)
– Hong Kong e Macau
– Golfo Persico (NO zone di guerra)

Se si ipotizza di utilizzare la barca pochi mesi all’anno, possiamo richiedere una limitazione temporale nella polizza riducendo i rischi e quindi il premio.

Altra clausola: la copertura assicurativa nelle fasi di alaggio e di varo.
In una buona polizza non deve mai mancare la copertura delle spese di salvataggio e di rimozione del relitto e il rimpiazzo a nuovo.

Un’altra clausola consigliata è quella relativa ai danni all’apparato motore, una delle principali cause di rottura delle imbarcazioni. Attraverso un’estensione, è possibile coprire i danni al motore causati da difetti occulti, surriscaldamento, negligenza e occlusione delle prese a mare.

Testo in collaborazione con: Mariangela Matrone

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