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Assicurazioni Economiche |

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Assicurazioni per i mezzi

Cosa definisce un’auto d’epoca sportiva?

Scritto da Redazione Aggiornato il giorno Luglio 8, 2017 Lascia Commento

Le vetture sportive sono autovetture di piccole dimensioni, generalmente a due posti e due porte, che possono raggiungere alte velocità.
Le caratteristiche salienti sono velocità, un buon rapporto peso/potenza, grande sensibilità e prestazioni particolarmente brillanti; da un punto di vista tecnico, sono caratterizzate da trazione posteriore e motore anteriore (ma non mancano case che hanno preferito la struttura a motore posteriore-centrale, come la Lamborghini e la Ferrari), l’altra faccia della medaglie delle famigerate auto d’epoca, che si utilizzavano tutti i giorni.

auto d'epoca sportive italiane

I migliori modelli sportivi italiani delle auto d’epoca

Non è facile scegliere tra i tanti modelli di auto sportive del passato – anche perché la valutazione dipende dai gusti personali – ma abbiamo provato ugualmente a stilare la classifica delle migliori auto sportive.

Un ruolo di primo piano lo ricoprono le Ferrari, veri esempi di arte su quattro ruote, ben tre modelli meritano la menzione:

  1. Ferrari Dino 246 GT: dalle linee morbide e con prestazioni ad alta velocità, è una rarità realizzata in soli 12 esemplari; cambio a 5 marce, sedili in pelle, una velocità massima di 235 km orariferrari dino 246 gt
  2. Ferrari 250 GTE: era la vettura sportiva per il padre di famiglia, potente e comunicativa ma con due posti posteriori ideali per i bambini (ma scomodi per gli adulti)ferrari 250 gte
  3. Ferrari 250 GTO: è forse una delle automobili più conosciute ed apprezzate di tutti i tempi.
    GTO sta per Gran Turismo Omologata.
    Nel 2004 la rivista automobilistica statunitense Sports Car International l’ha eletta la “miglior vettura sportiva degli anni ’60” e la rivista statunitense Motor Trend Classic l’ha premiata come “miglior Ferrari di tutti i tempi”.Ferrari 250 GTO
  4. Alfa Romeo Spider Duetto: il modello si è molto evoluto nel corso dei ventotto anni di produzione (dal 1966 al 1994) in forma e scelte tecniche, al punto che si contano ben diciassette versioni. È uno dei modelli più noti della casa milanese,
  5. Cisitalia 202 Berlinetta: prodotta dal1946 al 1952, dal 1951 è esposta al MoMA (Museum of Modern Art) di New York come scultura mobile; elegante, prodotta in soli 220 esemplari, è un vero e proprio pezzo da collezione.

Restauro, conservazione e manutenzione dell’auto d’epoca

Le auto d’epoca necessitano di cure e di un’attenzione maniacale ai dettagli; per questo è opportuno prevedere appuntamenti periodici presso ditte di autoriparazioni specializzate in veicoli d’epoca.
Oltre agli interventi di restauro (servizi di verniciatura, lattoneria, ecc.), è opportuno dedicarsi alla manutenzione e non trascurare le giuste modalità di conservazione del veicolo.
Un intervento di restauro può durare anche più di un anno e bisogna affidarsi ad artigiani professionali e specializzati che si occupino della revisione del motore, dell’impianto elettrico, di interni e cromature e della ricostruzione di parti mancanti o danneggiate non più reperibili.
Lo scopo è quello di riportare la vettura allo stato originale curando anche il minimo dettaglio.

Costi di compravendita e costi di manutenzione di un’auto d’epoca

I costi variano sensibilmente da un modello all’altro: si parte da 5.000 euro per arrivare a cifre da capogiro per esemplari più rari come la Cisitalia 202 Berlinetta, per cui ci vogliono circa 200.000 euro, e la Ferrari Dino 246 GT che è quotata oltre 700.000 euro.

Concorsi d’eleganza, di restauro e conservazione

Con il proprio veicolo d’epoca è possibile ottenere premi e riconoscimenti nei più importanti concorsi e fiere del settore.
Tali concorsi hanno lo scopo di valorizzare la conservazione, il restauro o l’eleganza dei veicoli d’epoca e premiare la loro rispondenza allo stato originario.
Le vetture sono selezionate da una giuria sulla base del loro interesse storico, tecnico ed estetico, o dell’eleganza e raffinatezza del design.

Raduni di marca e modello per esibire il proprio gioiello

Oltre ai concorsi, esistono dei raduni per esibire il proprio gioiello: a scopo non competitivo, consentono agli appassionati di ritrovarsi e di far ammirare la propria auto d’epoca in eventi dedicati a specifiche marche (raduni di marca) o a specifici modelli (raduni di modello)
Scopri tutto quello che c’è da sapere sui raduni.

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Assicurazione camper

Scritto da Redazione Aggiornato il giorno Giugno 24, 2017 Lascia Commento

A differenza del solito veicolo a quattro ruote o del comune ciclomotore, conoscere con precisione le modalità assicurative di un camper non è dato per scontato.
Volete comprare un camper per la vostra vacanza dei sogni?
Non sapete come assicurarlo?
O meglio, non sapete cosa assicurare del camper? Siete nel posto giusto, cercheremo di fare chiarezza.

Innanzitutto un camper, o autocaravan, rientra nella categoria di autoveicoli a motore, di cui è necessaria la normale RCA (assicurazione Responsabilità Civile Auto), che occorre per circolare sul territorio italiano garantendo risarcimento per danni causati a terzi, nel caso specifico di sinistri stradali.

Per un camper limitarsi a questa semplice assicurazione potrebbe risultare un errore, perché parliamo di un veicolo abitabile, adibito a lunghi viaggi, a soste in luoghi non sempre coperti e custoditi, a tragitti non sempre facili e col bel tempo.

Un veicolo che può trasportare un’intera famiglia, animali compresi.
Un camper è una casa su ruote e questo prevede la possibilità che ci siano oggetti di valore a bordo.
È vantaggioso trattare il mezzo in questione come se fosse una semplice auto?

La verità è che pur essendo la stipulazione dell’assicurazione simile a quella di un’automobile, tant’è che si rientra in classi di merito anche in base all’età e la città di residenza e che si applica il bonus/malus assicurativo nelle eventualità dei sinistri stradali, non è esauriente limitarsi alla sola RCA per più di una ragione.

rischi-camper

Il camper e i suoi rischi

Ormai quasi tutte le polizze assicurative prevedono delle estensioni automatiche (gratuite o no, dipende dalle varie compagnie assicurative) nell’atto di stipulazione di un’assicurazione camper.
Alcuni esempi rappresentano a pieno i rischi in cui si può incorrere con il proprio camper:

  • Responsabilità civile del camperista: una versione specifica della RCA che viene estesa ai possibili danni causati a terzi nelle aree di sosta per camper.
  • Responsabilità civile personale dei trasportati: un’estensione assicurativa per coprire i danni che possono causare involontariamente i terzi trasportati.
  • Responsabilità civile per figli minori: un’estensione che copre i danni causati a terzi se il camper fosse guidato da un minore, all’insaputa del proprietario.
  • Soccorso vittime della strada: un’estensione che assicura i nostri oggetti nel caso in cui soccorressimo una vittima da incidente stradale
  • Responsabilità civile per animali domestici: una copertura assicurativa per i danni possibili che i nostri animali possono causare all’esterno del camper.

Il camper e la sua sicurezza

Sono innumerevoli le situazioni in cui può essere coinvolto il nostro camper, ed è per questo che la sua assicurazione RCA dovrebbe essere estesa in queste modalità. Esistono inoltre altri rischi come:

  • Il Rischio di furto e incendio, per prevenire i danni subiti da incendi boschivi, da atti vandalici e da furti in posti sconosciuti.
  • Il Rischio di danneggiamento dei cristalli, per prevenire i danni subiti da agenti atmosferici in cui ci si può ritrovare durante un lungo viaggio.

Viaggiare tranquilli con il nostro camper verso vacanze serene e piacevoli è possibile dunque, se si è a conoscenza della realtà assicurativa del nostro veicolo!

Occorrono:

  • Documento d’identità
  • Codice fiscale
  • Libretto di circolazione
  • Attestato di rischio

E poi si può con semplicità stipulare la nostra assicurazione per il camper nelle modalità e nei rischi di cui abbiamo più timore, raggiungendo quella copertura che ci tranquillizza nella nostra meritata vacanza.

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Auto d’epoca, come e quando esibirla

Scritto da Redazione Aggiornato il giorno Giugno 24, 2017 Lascia Commento

auto d'epoca sportive

E’ impossibile rimanere indifferenti dinanzi al fascino delle auto vintage.
Chi le possiede ha un legame profondo con esse: prova un piacere puro nel salirci a bordo, nel fare un viaggio, nell’annusare quell’odore unico, nel tuffarsi in un tempo che non c’è più.

Per esibire un’automobile d’epoca, però, ci sono alcune regole fondamentali da conoscere.

Innanzitutto distinguiamo tra auto d’epoca (qui trattate) e auto storiche:

  • auto d’epoca: sono quelle vetture cancellate dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) perché destinate alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati.
    Non possono circolare su strada (ad eccezione di manifestazioni o raduni appositi) e devono essere fedeli al modello originale,
  • auto storiche: possono circolare liberamente su strada purché possiedano il Certificato di Rilevanza Storico Collezionistica, la carta di circolazione e l’Attestato di datazione e storicità”.

Requisiti necessari alle automobili d’epoca per la circolazione

Come abbiamo anticipato sopra, in base al Codice della strada (art. 60 comma 3 Codice della Strada), le auto d’epoca possono circolare su strada solo “in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati” e solo nelle località e nell’ambito degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni. In questi casi, per essere in regola, sono indispensabili i seguenti requisiti:

  • l’iscrizione all’elenco dei veicoli d’epoca istituito presso il Centro storico del Dipartimento per i Trasporti Terrestri (D.T.T.);
  • il rilascio dell’autorizzazione (foglio di via) da parte dell’Ufficio Provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile (M.C.T.C.) della circoscrizione in cui si svolge o ha inizio (se sono previste più tappe) l’evento.Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte dell’ente organizzatore, dell’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti (che devono essere non meno di 15), del nulla osta dell’ente o degli enti proprietari delle strade interessate e della prescrizione della scorta degli organi di polizia.
    Nel foglio di via devono essere indicati la validità dell’autorizzazione, i percorsi consentiti interessati dalla manifestazione e la velocità massima ammessa che non può superare:
  • 40 km/h, in ogni caso
  • 25 km/h, se il veicolo ha un impianto frenante di soccorso che agisce su una sola ruota
  • 15 km/h, se il veicolo non è munito di pneumatici.

NOTA – Per richiedere il foglio di via e la targa provvisoria abbinata, oltre al percorso e alla durata dell’evento è necessario indicare il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo e il numero di telaio o di motore

  • l’esibizione di una targa provvisoria rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. della circoscrizione in cui si svolge o ha inizio l’evento.

Tipologia di violazioni e sanzioni per il mancato rispetto delle regole di circolazione

  1. Il veicolo d’epoca circola senza foglio di via o targa provvisoria ovvero con autorizzazione scaduta: sanzione amministrativa (da 68,25€ a 335€)
  2. il veicolo circola fuori dall’itinerario assegnato dal foglio di via: sanzione amministrativa (maggiorata e accompagnata dalla sanzione accessoria del sequestro del mezzo se l’infrazione viene reiterata, con lo stesso documento, per più di tre volte).

Tariffe d’iscrizione e cancellazione nell’elenco dei veicoli d’epoca

Come anticipato, un’auto d’epoca, per essere riconosciuta tale, deve essere iscritta nell’apposito elenco istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C.
L’iscrizione avviene a seguito del superamento di una visita e di una prova per accertare l’originalità del veicolo in ogni sua parte.
L’automobile d’epoca deve essere sottoposta a revisione ogni cinque anni e il buon esito di essa ne conferma l’iscrizione all’elenco nazionale (in caso contrario il veicolo è cancellato d’ufficio dall’elenco).

Le tariffe per l’iscrizione e la cancellazione nell’elenco sono di volta in volta stabilite dai regolamenti ministeriali.

Tipologie di manifestazioni e concorsi

Le manifestazioni e i concorsi dedicati alle auto d’epoca possono essere di diversi tipi:

  • Manifestazioni titolate di abilità (con strumentazione libera, meccanica o con formula ASI) – eventi non competitivi con prove di precisione cronometrica
  • Manifestazioni titolate turistiche
  • Con prove – eventi non competitivi in cui sono previsti il percorso di uno specifico itinerario e le relative prove
  • Senza prove – eventi non competitivi in cui è previsto il percorso di uno specifico itinerario senza effettuare prove
  • A rilevamento di passaggio – eventi non competitivi in cui è previsto il percorso di uno specifico itinerario dietro rilevamento cronometrico di passaggio
  • A scopo turistico culturale – eventi che valorizzano l’aspetto storico e culturale legato ai veicoli d’epoca
  • A scopo tematico – eventi a tema prefissato (riservati a tipologie, modelli e marche, ecc.) o con uno specifico anno di riferimento
  • A scopo rievocativo – eventi rievocativi di manifestazioni del passato, in cui i veicoli partecipanti sono chiamati a rispettare, per tipologia e anno di produzione, un periodo specifico
  • Raduni di marca – eventi dedicati a specifiche marche di veicoli d’epoca
  • Raduni di modello – eventi dedicati a specifici modelli di veicoli d’epoca
  • Manifestazioni titolate “Trofeo Marco Polo” – eventi che rispondono al regolamento del marchio “Trofeo Marco Polo” e che sono quindi sempre abbinati a eventi turistico-culturali, tematici o rievocativi senza prove; sono conferiti premi solo in base al numero di partecipazioni e non in base alla graduatoria finale della singola manifestazione

Concorsi, a loro volta suddivisibili in:

  • Concorsi Dinamici – gare in cui è previsto il percorso di uno specifico itinerario ma al solo fine di una rievocazione di una gara storica; sono conferiti premi solo in base all’aspetto rappresentativo ed estetico dei veicoli d’epoca
  • Concorsi di restauro e conservazione – gare con il preciso scopo di valorizzare e premiare la conservazione e il restauro dei veicoli d’epoca
  • Concorsi di eleganza – gare con il preciso scopo di valorizzare l’eleganza dei veicoli d’epoca

 

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Assicurazione RCA quando la prevenzione è d’obbligo

Scritto da Redazione Aggiornato il giorno Giugno 24, 2017 Lascia Commento

assicurazione prevenzione

La Legge 24 dicembre 1969 n.990 (entrata in vigore il 12 giugno 1971) stabilisce l’obbligo dell’Assicurazione Responsabilità Civile Auto (RCA) in Italia.

L’articolo 1 di questa legge dice che: I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dell’art. 2054 del C.C.

L’obbligo di stipulare RCA cessa quando il veicolo è demolito o radiato dal Pubblico registro Automobilistico.

Dal 18 ottobre 2015 non è più obbligatorio esporre sul veicolo il contrassegno noto comunemente come “tagliando” rilasciato dalla compagnia assicurativa.

L’articolo 193 del codice della strada vieta la circolazione di mezzi non assicurati e prevede una multa, il cui importo è riportato sul verbale di contestazione e il sequestro del veicolo.

Cos’ è la Responsabilità Civile Auto?

RCA è l’acronimo di Responsabilità Civile Auto.
Si tratta di una polizza obbligatoria per legge che copre danni provocati a cose o a persone dal conducente del veicolo, non necessariamente il proprietario, salvo indicazioni diverse.
Inoltre è valida anche se il veicolo è in sosta o senza conducente.

Le compagnie assicurative si impegnano quindi a coprire i danni in caso d’incidente solo se è accidentale e involontario.

La cifra massima coperta dall’assicurazione è detta massimale e il suo importo varia in base alla compagnia assicurativa e ai servizi offerti.
Il massimale rimane tale fino alla fine del contratto. Il conducente del veicolo deve risarcire i danni di tasca propria se sono superiori al massimale stabilito.

La durata del contratto assicurativo è normalmente un anno ma, su richiesta dell’assicurato, si può prolungare a un anno più frazione.

RCA non copre danni fisici riportati dal conducente o altri eventi che possono interessare il veicolo come il furto, l’incendio o calamità naturali.

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scopri il bonus malus

Il sistema Bonus-Malus

La maggior parte delle polizze RCA si basano sul meccanismo del Bonus-Malus.

Il meccanismo del Bonus-Malus prevede che i guidatori che non provocano incidenti pagano meno, mentre se causano incidenti pagano di più. 
I costi della polizza variano, infatti, annualmente in base a classi di merito.

Ogni compagnia assicurativa stabilisce le classi di merito. Per confrontare le classi di merito delle diverse compagnie assicurative si usa una scala di conversione universale costituita da 18 classi. La classe 1 corrisponde a un conducente che non ha causato incidenti.
Se si provocano molti incidenti si è invece inseriti nella 18esima classe che è la peggiore.

L’ assicuratore, almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, doveva rilasciare “l’attestato di rischio” o” l’attestazione dello stato di rischio”.
In questo documento sono riportati il numero d’ incidenti denunciati negli ultimi 5 anni da chi ha stipulato una polizza RCA.

Dal 1 luglio 2015 l’attestato di rischio è disponibile online. Gli assicurati possono consultare l’attestato di rischio nell’ area riservata del sito web della propria compagnia assicurativa. Si può richiedere anche una copia cartacea dell’attestato di rischio al proprio agente assicurativo o altro intermediario.
La copia cartacea dell’attestato di rischio ha solo scopo informativo e non è valida per stipulare la polizza RCA.
Per stipulare la polizza RCA è valido solo l’attestato di rischio online.

assicurazioni personalizzate

Le RCA personalizzate

Le RCA personalizzate permettono in certi casi un notevole risparmio sul contratto assicurativo.

Queste polizze sono formulate considerando: le caratteristiche tecniche e le modalità d’uso del veicolo, i criteri del sistema Bonus-Malus.
Qualora si scelga un tipo di polizza personalizzata bisogna fornire informazioni esatte, corrette e complete perché altrimenti la compagnia assicurativa può aumentare la polizza o chiedere la restituzione dei soldi versati in caso d’ incidente.

I costi delle RCA personalizzate variano notevolmente in base alla tipologia scelta.
Le compagnie assicurative, inoltre, adottano diversi criteri di personalizzazione di queste polizze.

Vi sono vari tipi di polizze personalizzate, le più comuni sono quelle che si basano sul numero dei conducenti e sull’ età degli stessi.
Altre polizze personalizzate diffuse sono le polizze a consumo.
Quest’ultime sono convenienti per i conducenti che percorrono brevi tragitti o non utilizzano regolarmente l’auto.

In questa forma di polizza la compagnia assicurativa fornisce un dispositivo satellitare che monitora i chilometri percorsi e può segnalare la posizione dell’auto rubata.
In base ai chilometri percorsi, la compagnia diminuisce o aumenta il premio annuo, promuovendo uno stile di guida prudente e sicuro.

franchigia rca

Le polizze RCA con franchigia

La franchigia in una polizza indica la parte del danno non coperto dall’assicurazione, ma a carico diretto dell’assicurato.
Al momento del sinistro la compagnia assicurativa rimborserà i danni e, successivamente, chiederà l’importo non coperto dal premio assicurativo, ossia la franchigia.
Le polizze RCA con franchigia sono consigliate ai guidatori che, difficilmente, provocano incidenti.

Le franchigie possono essere assolute o relative.

La franchigia relativa prevede un risarcimento da parte della compagnia assicurativa al di sopra di una certa cifra.
Per esempio con una franchigia da 900 euro e un danno di 600 euro il risarcimento sarà a completo carico dell’assicurato.

La franchigia si definisce assoluta quando viene stabilito un importo che rimane invariato in caso di sinistro.

Qualunque sia la vostra compagnia assicurativa l’importante è scegliere consapevolmente la polizza RCA che soddisfa maggiormente le vostre necessità ed esigenze.

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Assicurazione cristalli

Scritto da Redazione Aggiornato il giorno Giugno 16, 2017 Lascia Commento

Assicurazione Cristalli è una garanzia aggiuntiva alla polizza auto e fa parte delle Assicurazioni Rischio Diverse (ARD) e che copre l’automobile dai rischi che la sola Polizza Responsabilità Civile (RC) non copre: ossia i danni ai vetri provocati da terzi o da eventi naturali durante la circolazione.

E’ quindi facoltativa ma , ovviamente, non si può stipulare solo la polizza cristalli.

Vediamo nel dettaglio il suo funzionamento e perché stipularla.

Cosa copre e come funziona la polizza cristalli?

La Polizza Cristalli copre i danni dei cristalli auto che delimitano l’abitacolo del veicolo a seguito di rotture accidentali o danni causati da terzi durante la circolazione.

Per cristalli si intendono:

  • il parabrezza anteriore,
  • il lunotto posteriore,
  • i vetri degli sportelli e delle fiancate laterali (fisse o mobili),
  • il tettuccio panoramico.

Alcune compagnie coprono anche i danni subiti da tutti i materiali trasparenti del tettuccio apribile o dei finestrini, anche se non si tratta di vetri veri e propri.

Il rimborso può avvenire tramite la riparazione o la sostituzione diretta dei vetri danneggiati dell’auto.

Ma quando il parabrezza può venire riparato e non sostituito? Di solito solo se:

  • la dimensione del danno non supera i 2,5 cm di diametro,
  • la lesione si trova a più di 6 cm dal bordo,
  • la lesione non inficia la visuale del guidatore.

Finestrini laterali e lunotto posteriore, invece, devono essere sostituiti sempre, anche se si verificano solo delle leggere scheggiature.

 Massimali e franchigie

Alla copertura della polizza è associato un massimale di rimborso stabilito dall’assicurazione: la sua variazione dipende dalle scelte politiche e commerciali delle compagnie assicurative.
Alla polizza è associata spesso una franchigia e una società di riparazioni convenzionata.

Esclusioni nelle polizze

Se leggi bene le condizioni del contratto di assicurazione, alla voce “Esclusioni”, troverai tutti i casi contemplati che sono esclusi dal rimborso. Generalmente si escludono i danni ai gruppi ottici e agli specchietti retrovisori, sia interni che esterni. Spesso, però, sono esclusi i rimborsi anche per:

  • rigature,
  • screpolature,
  • danni eventuali che i cristalli possono causare ad altri componenti dell’auto (per fare un esempio, se il parabrezza si rompe e danneggia l’interno della vettura, tali danni non sono risarciti),
  • danneggiamento dei vetri provocato da eventi atmosferici: grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere (per questo tipo di danni serve la polizza eventi atmosferici),
  • danneggiamento dei vetri durante un furto o in casi di atti vandalici (anche in questo caso il rimborso avviene solo se si è stipulata la copertura accessoria del furto, oppure quella contro gli atti vandalici).

Perché stipulare un’assicurazione cristalli?

Per la propria sicurezza innanzitutto, visto che, in Italia, ogni anno, circa il 5% degli autoveicoli (pari a 1.800.000 automobili) subisce una rottura dei cristalli. Non da sottovalutare, poi, quanto ci ordina il codice della strada che vieta la circolazione su strade e autostrade con il parabrezza lesionato o rotto: il rischio è quello di incorrere in infrazioni e contravvenzioni (multe fino a 119 euro e/o decurtazione di due punti dalla patente).

La polizza cristalli è, quindi, una garanzia accessoria che può rivelarsi molto importante ed è consigliabile a chi viaggia molto e spesso.

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